DM 78/2026: le violazioni che fanno perdere gli sgravi contributivi
DM 78/2026: violazioni che fanno perdere gli sgravi
Una violazione in materia di lavoro o sicurezza può avere conseguenze economiche che vanno oltre la sanzione.
Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, individua infatti le violazioni che possono impedire alle imprese di usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione del lavoro.
In presenza di un accertamento definitivo, l’azienda può perdere temporaneamente il diritto a sgravi, esoneri e incentivi contributivi. Il periodo di esclusione varia, in base alla violazione, da3 a 24 mesi.
Il decreto non introduce nuovi obblighi in materia di sicurezza e non stabilisce quali aziende saranno sottoposte a controllo. Definisce invece le conseguenze che determinate violazioni possono avere sull’accesso alle agevolazioni.
Cosa prevede il DM 78/2026
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, come modificato dal Decreto-legge 19/2024.
La normativa subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto di diverse condizioni. Tra queste rientrano:
- il possesso del Documento unico di regolarità contributiva;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla legge;
- l’applicazione degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento;
- l’assenza delle violazioni in materia di lavoro e sicurezza individuate dal Ministero.
Il semplice possesso di un DURC regolare, quindi, non è sempre sufficiente per conservare il diritto agli incentivi.
L’Allegato A del decreto contiene l’elenco delle violazioni considerate ostative e indica, per ciascuna di esse, il periodo durante il quale il datore di lavoro non può usufruire dei benefici.
Quali violazioni possono bloccare i benefici
Tra le fattispecie più rilevanti previste dal decreto rientrano:
- la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro;
- l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche;
- le lesioni personali gravi o gravissime connesse alla violazione delle norme di prevenzione;
- l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro;
- specifiche violazioni previste dal D.Lgs. 81/2008;
- l’impiego di lavoratori irregolari;
- l’impiego irregolare di lavoratori stranieri;
- altre violazioni penali in materia di lavoro e legislazione sociale.
La durata dell’esclusione non è uguale per tutte le fattispecie. Il decreto prevede periodi di3, 6, 8, 12, 18 o 24 mesi, in base alla natura e alla gravità della violazione.
Quando scatta la perdita delle agevolazioni
La perdita dei benefici non consegue automaticamente a qualsiasi verbale o contestazione.
Il decreto richiede che la violazione sia accertata attraverso unprovvedimento definitivo.
Possono quindi assumere rilevanza:
- una sentenza passata in giudicato;
- un’ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.
Occorre quindi distinguere tra una violazione inizialmente contestata e una violazione definitivamente accertata.
Il decreto precisa inoltre che la causa ostativa non opera quando il procedimento penale viene estinto a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria oppure, nei casi ammessi, attraverso l’oblazione.
Per valutare correttamente la posizione dell’impresa non è quindi sufficiente verificare la presenza di un verbale: è necessario analizzare lo stato del procedimento e l’eventuale adempimento delle prescrizioni.
Quali conseguenze per le imprese
Il rischio economico riguarda soprattutto le aziende che utilizzano:
- incentivi alle assunzioni;
- esoneri contributivi;
- riduzioni collegate a particolari categorie di lavoratori;
- altre agevolazioni previste dalla legislazione del lavoro.
Una violazione può quindi produrre un doppio costo: alla sanzione si può aggiungere la perdita temporanea degli sgravi.
La conformità in materia di sicurezza non deve essere considerata soltanto un tema tecnico o documentale. Può incidere direttamente sul costo del lavoro e sulla sostenibilità economica dell’impresa.
Per questo motivo è necessario coordinare le attività del consulente del lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dell’amministrazione del personale.
Cosa fare subito
- Individuare gli sgravi e gli incentivi contributivi attualmente utilizzati.
- Verificare con il consulente del lavoro le condizioni necessarie per mantenerli.
- Controllare l’esistenza di sentenze o ordinanze-ingiunzione definitive.
- Analizzare le violazioni del D.Lgs. 81/2008 richiamate dal decreto.
- Distinguere tra contestazioni, prescrizioni adempiute e provvedimenti definitivi.
- Coordinare consulente del lavoro, RSPP e amministrazione del personale.
- Correggere e documentare tempestivamente eventuali non conformità.
Sicurezza e sostenibilità economica
Il DM 78/2026 rafforza il collegamento tra rispetto della normativa e accesso ai benefici contributivi.
La prevenzione degli infortuni e la corretta gestione degli obblighi aziendali non servono quindi soltanto a tutelare i lavoratori e a ridurre il rischio di sanzioni. Contribuiscono anche a preservare il diritto dell’impresa a utilizzare incentivi ed esoneri sul costo del lavoro.
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