Verifiche sul territorio in corso
Newsletter Verifiche sul Territorio 2016 Safe24 a Prato
Il piano strategico regionale 2016 – 2020 per la sicurezza del lavoro è una risposta organica e di lungo periodo al problema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
La strategia di intervento, approvata dalla Giunta regionale prevede azioni concomitanti e sinergiche in diversi ambiti della prevenzione: informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, sostegno alle imprese per favorire l’adozione di ulteriori misure di sicurezza.
Vigilanza
La vigilanza nei luoghi di lavoro ha l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro. Deve essere programmata e orientata da piani mirati di prevenzione ed eseguita da professionalità specifiche per i singoli interventi. Inoltre il piano prevede interventi di vigilanza disposti a seguito di:
- esposti e segnalazioni di situazioni di rischio presenti. In considerazione della delicatezza della materia possono essere prese in esame anche segnalazioni anonime, previa attenta valutazione e qualora si riferiscano a concrete esigenze di prevenzione
- indagini delegate
- infortuni e malattie professionali (come da protocollo siglato tra Procure della Repubblica e Aziende USL che deve essere reso completamente operativo con la piena attivazione dei flussi INAIL ed essere eventualmente aggiornato)
Nel 2016 le attività di vigilanza saranno incrementate del 3% e del 10% complessivamente nel triennio 2016-17-18.
Attualmente sul territorio sono in corso due fasi:
- Verifica delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro e congruità con quanto rilevato nella rilevazione fonometrica (Valutazione del Rumore);
- Controllo dello stato di fatto dell’aderenza normativa della Sorveglianza Sanitaria presso le aziende;
A differenza degli scorsi anni, nello sviluppo del progetto, gli organi competenti effettuano il sopralluogo presso le aziende ed, in caso di inadempienza, provvedono alla verbalizzazione dell’eventuale reato.
Scadenze da Monitorare
Valutazione del Rumore
In base al comma 2 dell’art.181 DLgs 81/08 l’aggiornamento della relazione fonometrica e del relativo documento di valutazione dei rischi deve essere effettuato:
- ogni 4 anni oppure
- in caso di modifiche sostanziali alla struttura aziendale oppure
- nel caso in cui i risultati della sorveglianza sanitaria lo indichino come operazione necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Eventuali sanzioni
Riferimento legislativo: | Titolo VIII Capo II art. 187-198 – D.lgs. n. 81/08 e ss.mm |
Target di riferimento: | tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato |
Sanzioni: | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro datore lavoro e dirigente |
Realizzazione: | sopralluogo (uno o più) per controlli |
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Eventuali sanzioni
Ammenda da 2.000 a 4.000 € per mancato invio dei lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (con richiesta al medico competente di osservare i propri obblighi), mancato permesso ai lavoratori di controllare con l’RSL l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, mancata predisposizione del DVR anche su supporto informatico, mancata consultazione dell’RLS, mancata convocazione di riunioni periodiche (soprattutto per variazioni delle condizioni di esposizione al rischio);